TITOLO I

 

I MEMBRI DI CHIESA

 

Art. 1. Il battesimo dei credenti per immersione dà diritto all’ammissione in chiesa come membro. 

La chiesa richiede, a coloro che si orientano al battesimo, un periodo di catecumenato ed offre dei corsi di catechismo. Il catecumeno è tenuto ad essere assiduo al culto e alle altre adunanze ed attività della chiesa. 

In via del tutto eccezionale, qualora il battesimo per immersione non possa essere amministrato per validi motivi clinici permanenti, la chiesa può autorizzare l’ammissione sulla base della pubblica confessione della fede. 

La data del battesimo viene fissata dal pastore d'accordo con il Consiglio di chiesa e il catecumeno.

 

 

Art. 2. La domanda di ammissione a membro di chiesa è presentata al Consiglio di chiesa e deve indicare, oltre alle generalità del richiedente, la data di battesimo o di altra professione di fede. Alla domanda deve essere allegata, dove possibile, la relativa certificazione. 

Il Consiglio di chiesa, esaminata la domanda, presenta il richiedente all'Assemblea. 

Chi fa richiesta di entrare a far parte della chiesa come membro comunicante deve essere messo a conoscenza, dal Consiglio di chiesa, del presente ordinamento. Il richiedente che viene accolto nella comunione fraterna deve considerare come accettato il presente ordinamento. 

La popolazione della chiesa è costituita da quanti, a avario titolo, si avvalgono dei suoi servizi. 

Al suo interno si distinguono:

 

·      i membri comunicanti

 

·      i membri non comunicanti

 

·  quanti altri concorrono a costituire la sua popolazione complessiva, come simpatizzanti, figli dei membri, ecc.

 

Sono membri comunicanti i fratelli e le sorelle che frequentano abitualmente il culto, partecipano agli incontri, prendono parte attiva alla vita della chiesa e contribuiscono a sostenerne gli oneri.

 

 

 

Art. 3. Il registro dei membri di chiesa consta di due parti: nella prima parte sono elencati i membri comunicanti, nella seconda i membri non comunicanti. 

Il Consiglio di Chiesa aggiorna il registro dei membri di chiesa ogni anno.

 

 

Art. 4. La cancellazione dal registro dei membri di chiesa si effettua su domanda dell'interessato o per motivi disciplinari. 

Quei membri che di fatto non hanno più alcun contatto con la chiesa da lungo tempo e, quantunque esortati, persistano nel disertare le comuni adunanze, le sue attività e impegni, per decisione del Consiglio di chiesa vengono iscritti di ufficio nel registro dei membri non comunicanti. Il Consiglio di chiesa ne informa l'Assemblea di chiesa per la necessaria ratifica e ne dà notizia all’interessato. 

Il trasferimento di residenza non è di per sé motivo di perdita o di sospensione della qualità di membro di chiesa, sempreché non sia seguito dalla iscrizione ad altra chiesa e sempreché il membro resti in comunione con la chiesa e possa essere da questa, sia pure saltuariamente, curato.

 

 

Art. 5. La chiesa, unita in Assemblea, è l'autorità di disciplina tra i propri membri.

 

In relazione alla gravità della mancanza l'Assemblea può applicare:

 

a. La revoca da incarichi comunitari ricoperti o la ineleggibilità temporanea o definitiva.

 

b. La cancellazione dal registro dei membri di chiesa. Le doglianze nei confronti di un membro di chiesa sono segnalate al Collegio degli anziani, che nell'assoluta riservatezza, ascolta l'interessato, sperimento la riconciliazione e se nel caso, sollecita il ravvedimento. Riuscito vano ogni sforzo il Consiglio di chiesa sottopone il caso in Assemblea. 

L'incolpato deve essere messo in condizione di discolparsi. Egli prende parte all'Assemblea chiamata a pronunciarsi, ma deve allontanarsi al momento delle dichiarazioni di voto e della decisione. 

La misura disciplinare può essere revocata, su iniziativa di qualunque membro di chiesa, dall'Assemblea qualora consti il ravvedimento dell’interessato.

 

TORNA A REGOLAMENTO

 

 

 

 

 

 IN RILIEVO

 

APPUNTAMENTI FISSI

UNISCITI A NOI

 

 

NOTIZIE

NEWS EVANGELICHE

 

SOSTIENICI

DONARE FA BENE

 

ACCOGLIENZA

OSPITALITA' 

 PASTORE

SIMONE CACCAMO

 

UFFICIO SEGRETERIA

DANIELA UNCINI

 

UNISCITI

DIVENTA MEMBRO